Dolci di natale e allergie
Gli specialisti mettono in guardia su possibili allergie legate ai dolci di natale, soprattutto quelle persone consapevoli delle proprie allergie alimentari.
Anche se dallo scorso 18 aprile è entrata in vigore la direttiva comunitaria che obbliga il produttore a indicare chiaramente sull'etichetta eventuali sostanze allergiche, la maggior parte degli alimenti sono stati confezionati prima che entrasse in vigore e quindi sono sprovvisti di tale indicazione.
L'allarme è stato lanciato dalla Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (Siti). Molti alimenti natalizi contengono numerose sostanze che fanno parte di quell'elenco con potenziale allergenico accertato scientificamente secondo la tabella I della Direttiva 2003/89/CE, allegato III bis.
Il consiglio degli specialisti è quello di stare attenti agli alimenti, soprattutto quando si è a conoscenza di una possibile intolleranza alimentare. Se infatti non può essere prevista il primo episodio di allergia, chi ha avuto in precedenza situazioni a rischio deve porre particolare attenzione agli ingredienti dei prodotti.
Questo natale potrebbe essere l'ultimo in cui si verifica un allarme di questo tipo. Dal prossimo anno infatti, le scorte di prodotti confezionati precedentemente alla direttiva 2003/89/CE saranno terminate e quindi in ogni etichetta si potranno trovare alcune informazioni come le seguenti:
Indicazioni obbligatorie per l'etichettatura: l'etichettatura dei prodotti alimentari deve riportare le seguenti menzioni obbligatorie
La denominazione di vendita
Si tratta della denominazione prevista per il prodotto dalle disposizioni comunitarie che a questo si applicano ovvero, in assenza, secondo le disposizioni legislative o gli usi dello Stato membro di commercializzazione. La denominazione di vendita dello Stato di produzione viene ammessa tranne nel caso in cui, nonostante le altre indicazioni obbligatorie e l'aggiunta di altre informazioni descrittive, possa ingenerare confusione nello Stato di commercializzazione.
La denominazione di vendita deve comportare inoltre un'indicazione sullo stato fisico e sul procedimento di trattamento del prodotto alimentare (ad esempio: in polvere, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato, ...) nei casi in cui una tale omissione potrebbe creare confusione. L'indicazione di un eventuale trattamento ionizzante è per contro sempre obbligatorio.
L'elenco degli ingredienti
preceduti da un'indicazione "ingredienti"; questi devono essere elencati in ordine decrescente di importanza ponderata (ad eccezione degli ortaggi misti) e designati con il loro nome specifico, con la riserva di alcune deroghe previste da:
l'allegato I (Categorie di ingredienti la cui indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico - p.es. "olio", "burro di cacao", "formaggio", "verdure", ecc.)
l'allegato II (Categorie di ingredienti obbligatoriamente designati con il nome della loro categoria, seguito dal nome specifico o dal numero CE - p.es. colorante, acidificante, emulsionante, umettante, ecc.)
l'allegato III (Designazione degli aromi) della direttiva.
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